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Conciliazione controversie sui CCNL

Conciliazioni controversie sui Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro e sui licenziamenti individuali

La Commissione Paritetica di Conciliazione è istituita presso l’EPAR con delibera del consiglio di amministrazione ed è composta da 2 rappresentanti indicati dall’Organizzazione sindacale datoriale CIFA e da 2 rappresentanti indicati dall’Organizzazione sindacale dei lavoratori CONF.S.A.L..

Obiettivo della commissione è la risoluzione delle controversie sull’interpretazione e applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro e sui licenziamenti individuali.

Istanza di conciliazione

La richiesta di conciliazione può essere presentata dal lavoratore, dal datore di lavoro o congiuntamente da entrambi e, in caso di persone giuridiche, dal legale rappresentante tramite l’Organizzazione sindacale o datoriale di riferimento.

La parte che intende promuovere il tentativo di conciliazione deve comunicarlo alla controparte inviando una copia dell’istanza depositata presso la Segreteria dell’Ente che la protocolla.

Prima dell’istruttoria la Segreteria controlla che le parti abbiano adempiuto agli obblighi amministrativi.

La modulistica deve essere inviata per lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata o consegnata alla Segreteria dell’Ente.

Requisiti per la ricevibilità dell’istanza di conciliazione

L’istanza deve contenere la generalità delle parti, il luogo dove è sorto il rapporto di lavoro, l’esposizione dei fatti e la motivazione, l’elenco degli eventuali documenti allegati, l’indirizzo (email o domicilio) presso cui devono essere fatte le comunicazioni e l’indicazione dell’Organizzazione sindacale o datoriale che rappresenta l’istante. 

Tempistiche e Convocazione

Entro 20 giorni dalla data di deposito di eventuali memorie difensive, la segreteria convoca le parti per la seduta di conciliazione, che deve essere tenuta entro i successivi 60 giorni.

Il provvedimento di convocazione delle parti deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui si riunirà la Commissione.

Ricevuta l’istanza di conciliazione, la controparte che accetta la procedura, entro 30 giorni, può depositare la memoria contenente le difese e le eccezioni.

Verbale

Se le parti conciliano la Commissione redige il verbale di conciliazione.

Se le parti non conciliano, la Commissione redige un verbale di mancata conciliazione.

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