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Proroga obbligo di qualificazione dei tecnici manutentori dei sistemi antincendio

Con il Decreto del 31 Agosto 2023, il Ministero dell’Interno ha prorogato al 25 settembre 2024 l’obbligo di qualificazione dei tecnici manutentori di sistemi antincendio.

 

tecnici antincendio

 

Si ricorda che tutti i datori di lavoro, come previsto dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii, hanno l’obbligo di adottare  misure idonee a prevenire gli incendi e a gestire le emergenze. Tra le misure rientrano l’installazione, il controllo periodico e la manutenzione dei sistemi antincendio.  

Sono classificati come sistemi antincendio: gli estintori, le reti di idranti, gli impianti sprinkler, gli impianti di rilevazione e allarme incendio e ogni altro impianto, attrezzatura e sistema di sicurezza antincendio.

Con la pubblicazione del “Decreto Controlli” (D.M. 01/09/2021) è stata introdotta una importante novità: “Gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio sono eseguiti da tecnici manutentori qualificati”, cioè da tecnici in possesso di specifici requisiti tecnico-professioni e, dunque, di qualifica.

Con la pubblicazione del D.M. 31/09/2023 l’obbligo di qualificazione per i tecnici manutentori è stato posticipato al 25 settembre 2024. Fino a tale data, i datori di lavoro, per effettuare i controlli periodici e le manutenzioni dei sistemi antincendio, possono continuare a fare ricorso (“semplicemente”) a ditte specializzate.

Il tecnico manutentore per conseguire e mantenere la qualifica deve effettuare specifici percorsi di formazione e di aggiornamento erogati da soggetti formatori, pubblici o privati. Come specificato nella Circolare DIPVVF.DCPREV n.14804 del 06/10/2021, i soggetti formatori dei corsi per tecnici manutentori antincendio sono individuati tra quelli di seguito indicati:

a) le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori e gli organismi paritetici, nel settore dell’antincendio, di cui al Decreto Controlli direttamente, Ci si può avvalere anche di strutture formative di loro diretta ed esclusiva emanazione;

b) le associazioni operanti nel settore della produzione, dell’installazione, della manutenzione degli impianti o delle attrezzature antincendio che risultino essere in possesso di esperienza documentata nel settore della formazione da almeno tre anni alla data di entrata in vigore del Decreto;

c) i soggetti formatori accreditati presso la Regione di competenza, con esperienza documentata, almeno triennale alla data di entrata in vigore del Decreto, nel settore della formazione dei tecnici manutentori antincendio;

d) le istituzioni scolastiche nei confronti dei propri studenti. I soggetti formatori in possesso dei necessari requisiti possono richiedere di diventare sedi di esame.

Si rimanda alla lettura della Circolare DIPVVF.DCPREV n. 3747 del 13/03/2023 per ulteriori approfondimenti sulle modalità che devono essere adottate dai soggetti formatori per ottenere il riconoscimento dei requisiti ed essere iscritti nello specifico elenco dei centri di formazione presso il Ministero dell’Interno. 

Ing. Giuseppe Michele Rivituso

 

 

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